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Esonero IRAP per i professionisti privi di struttura: le sentenze di Cassazione

Per i professionisti dotati di organizzazione e che, contemporaneamente, hanno svolto attività di amministratori o sindaci di società, l’IRAP non si applica sui compensi derivanti da queste ultime attività, salvo il caso in cui abbiano utilizzato la propria struttura per esse (Cassazione 21228/2012, 20386/2012 e 20190/2012)

Ciò che rileva è la disponibilità della struttura e non il titolo giuridico in base alla quale la si utilizza, quindi il professionista che dispone di una struttura in base ad un contratto di fornitura è soggetto all’IRAP (Cassazione 8962/2013 e 8741/2013)

Per i medici convenzionati con il SSN il possesso dello studio è un obbligo, quindi non rappresenta indice di struttura. Al contrario, una segretaria, anche part-time e la presenza di compensi a terzi è indice di struttura. (Cassazione 1197/2013)

Il titolare di imprese familiare è sempre soggetto ad IRAP per per l’intero valore della produzione dell’impresa (Cassazione 10777/2013)

L’importo dei compensi corrisposti a terzi non è rilevante, mentre ciò che conta è la natura continuativa o occasionale della collaborazione dei terzi (Cassazione 2131/2013)

Comunque, se i terzi restano estranei alla struttura del professionista, questi è esonerato dall’IRAP (Cassazione 21106/2012)

Fonte: Sole 24 ore del 24/06/2013 pag. 2