La sospensione dell’acconto IMU sulla prima casa riguarda l’abitazione principale, come definita ai fini IMU (immobile di proprietà che costituisce anche residenza e dimora abituale), e le relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (massimo una per ciascuna categoria). Le pertinenze ulteriori versano l’acconto IMU.
Nel caso di coniugi con la residenza in due immobili differenti nello stesso Comune solo uno di essi pè considerato “prima casa” ai fini IMU; nel caso di residenza in due Comuni differenti è necessario anche che i due coniugi dimorino effettivamente uno in ciascun Comune.
La sospensione dell’acconto dovrebbe applicarsi anche al coniuge separato assegnatario dell’immobile, pur nel silenzio della norma di proroga, dal momento che l’IMU rende soggetto passivo dell’imposta l’assegnatario, pur in presenza di un mero diritto personale.