Frodi carosello: nel caso di fatture emesse da un soggetto inesistente, il contribuente può detrarre l’IVA se è in buona fede, cioè non può sapere che il venditore non è quello risultante dal documento, in base ai criteri dell’ordinaria diligenza. Nel caso delle frodi carosello l’onere della prova ricade sul fisco (Cassazione 6229/2013)
Operatore senza numero IVA: l’acquirente può detrarre l’IVA anche se nel frattempo il cedente ha perso la soggettività IVA (Corte di giustizia UE C-324/11 del 6 settembre 2012)
Interposizione di estranei: se il fornitore, almeno formalmente, esiste, il fisco deve provare la frode (Cassazione 15741/2012); diverso è il caso quando il fornitore effettivo è diverso dal soggetto che emette la fattura
Cessione intra-UE non imponibile: l’esenzione IVA si perde se non si è in grado di provare che l’operazione intracomunitaria è stata effettuata mediante trasporto dei beni nel Paese dell’acquirente (Corte di giustizia UE C-273/11)
Giustificazioni insufficienti: il fisco deve provare, anche su base presuntiva, che l’operazione commerciale non è mai stata posta in essere (Cassazione 110/2013)
Descrizione generica: il fisco deve provare che l’operazione è inesistente ma non può basarsi né sulla genericità della descrizione riportata in fattura né sul fatto di non ritenere convincenti le giustificazioni del contribuente (Cassazione 18446/2012)