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Società estinte

In base all’art. 2495 del codice civile, la cancellazione della società dal registro imprese ne comporta l’estinzione, sia nel caso delle società di capitali che nel caso di quelle di persone. In tale senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze 4060, 4061 e 4062 del 2010. Sempre le Sezioni Unite, il 12 marzo 2013, hanno chiarito che i soci subentrano nei rapporti di credito e debito della società, ma sono loro la “giusta parte” cui notificare gli atti (sentenze 6070, 6071 e 6072).

L’agenzia delle entrate, con una singolare interpretazione riferita ad una Snc di Brescia cancellata dal registro imprese nel 2008 è che l’art. 2495 c.c. è una semplice “presunzione” e che la società “potrebbe mantenere la propria capacità processuale per a fronte della perdita sostanziale della propria legittimazione” (!)

Le possibili vie di difesa sono:
– nel caso di società di persone, l’atto è nullo in quanto viene notificato ad un soggetto privo di capacità processuale; inoltre (art. 36 DPR 602/1973) l’atto avrebbe dovuto essere indirizzato ai soci e specificare gli elementi di fatto e di diritto per poter richiedere le somme ai soci
– nel caso di società di capitale, i soci rispondono limitatamente alle somme incassate nei due anni precedenti la liquidazione (art. 36 DPR 602/1973) e il liquidatore risponde per le somme che avrebbero trovato capienza nell’attivo della liquidazione. Se vi è stata ripartizione dell’attivo l’atto deve essere notificato ai soci (e non alla società), indicando il saldo attivo ripartito e la misura erogata a ciascuno dei soci.

Infine, nel caso di istanze di rimborso presentate per società cancellate, l’istanza deve essere presentata a nome di tutti soci e non della società, dato che questa perde la legittimazione alla richiesta con la cancellazione dal registro imprese.

Fonte: Sole 24 ore del 2013-03-25 pag. 2