L’art. 26 comma 4 DPR 600/1973 prevede che le ritenute applicate sugli interessi attivi siano a titolo di acconto dell’IRES; l’art. 11 DPR 601/1973 prevede l’esenzione IRES per i redditi delle cooperative di produzione e lavoro. Di conseguenza sembrerebbe che sia applicabile l’ulteriore disposizione dell’art. 26 DPR 600, secondo cui la ritenuta diviene a titolo di imposta per i soggetti esenti dall’IRES.
Nella lettura delle due norme occorre prestare attenzione alla lettera delle disposizioni: le cooperative non sono soggetti esenti dall’IRES (come es. lo sono gli enti pubblici) bensì l’esenzione si applica ai redditi da esse conseguiti. Di conseguenza le cooperative di produzione e lavoro sono a tutti gli effetti soggetti IRES e, di conseguenza, le ritenute nei loro confronti non possono che essere a titolo di acconto.
La circostanza è chiarita nella risoluzione 228/E/2003, relativa alle cooperative agricole, dove viene affermato che le ritenute sugli interessi di conto corrente devono essere effettuate a titolo di acconto.