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Ultime novità in campo fiscale

Compensazioni del credito IVA annuale

Dal 1° gennaio non è più possibile utilizzare in compensazione il credito IVA per gli importi che eccedono i 5.000 euro, fino alla presentazione della dichiarazione IVA. Considerato che la dichiarazione è presentabile dal 1° febbraio, fino a tale giorno le compensazioni sono necessariamente tutte in assenza di dichiarazione.

Il credito IVA dell’anno precedente è utilizzabile in compensazione già dal 1° gennaio (RM 321/E del 29 luglio 2008) ma, a seguito delle modifiche introdotte dal DL 12/2012, le compensazioni da 5.000 a 15.000 euro sono effettuabili solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di invio della dichiarazione. Oltre i 15.000 euro e fino a 516.456,90 euro (l’aumento a 700.000 euro di cui al DL 78/2009 non è ancora stato attuato) è necessario il visto di conformità.

Il credito del secondo anno precedente (es. credito 2011 da modello IVA 2012 per le compensazioni effettuate nel 2013) rimane utilizzabile fino a quando non viene presentata la dichiarazione IVA per l’anno precedente (modello IVA 2013 per credito anno 2012).

Confermato dalla circolare 12/E/2010 l’obbligo del canale telematico Entratel o Fisconline anche per le compensazioni inferiori a 5.000 euro se nel corso dell’anno si prevede di compensare un importo complessivamente superiore ai 5.000 euro (es. compensazione di 4.000 euro il 16 gennaio + compensazione di ulteriori 4.000 euro il 16 marzo, dopo aver presentato in febbraio il modello IVA).

Fonte: Sole 24 ore del 15/01/2013 pag. 14

Provvedimento: Decr. legge num. 16/2012