Nelle sentenze 114/4 e 115/4 depositate il 19/9/2012 la CTP di Reggio Emilia ha stabilito che l’Agenzia delle entrate non può pretendere il raddoppio dei termini di accertamento se la denuncia di reato risulta non fondata. Inoltre la denuncia di reato deve avvenire entro il termine ordinario di prescrizione.
Sull’ultimo punto la CTP riscontra la sentenza 247/2011 della Cassazione, secondo cui il termine raddoppia anche se il reato viene scoperto successivamente al termine di decadenza ordinario, e ritiene tale posizione non accettabile poiché non si è in presenza di due distinti termini di decadenza (uno ordinario e uno in presenza di reato), ma si tratta della medesima violazione accertata nello stesso momento.