Ai sensi dell’art. 12 comma 7 legge 212/2000 (”Statuto del contribuente”) l’amministrazione deve dimostrare di aver adeguatamente valutato le osservazioni di contribuente, pena la nullità dell’atto impositivo.
Secondo i giudici “la frase con cui l’Agenzia motiva la legittimità della “ripresa” delle differenze inventariali, (“Il dato residuo che la società non ha adeguatamente giustificato, risulta essere il seguente”…) non può certo, data la sua genericità, assurgere a prova che l’Agenzia abbia, veramente, valutato le osservazioni della Ricorrente; può, dunque affermarsi che l’Agenzia non ha fornito la prova, come era suo onere, in sede di motivazione di avvisi di accertamento, di avere effettuato la valutazione delle osservazioni della Ricorrente al p.v.c.; insomma l’Agenzia aveva l’onere di dimostrare di avere valutato le
osservazioni, e motivare in tal senso gli avvisi di accertamento: non lo ha fatto; a ciò consegue la nullità degli stessi … I ricorsi vanno pertanto accolti con annullamento degli avvisi impugnati”.